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FISE - Federazione Italiana Sport Equestri

Aperto da DivinityOfDarkness, Aprile 26, 2012, 12:53:42 AM

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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)
S T A T U T O
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – Costituzione
1 La Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), fondata a Roma nel 1926, deriva dalla Società
per il Cavallo Italiano (S.C.I.). E' associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto
privato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed è costituita da società e associazioni anche nella forma di Società di capitali,
ugualmente senza fini di lucro che, praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l'idea
nell'ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. La F.I.S.E. è retta da norme statutarie
e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Essa si ispira a principi democratici e al principio della partecipazione all'attività sportiva da
chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
Ai sensi della legge n. 91/81 la F.I.S.E. riconosce come sportivi professionisti gli atleti, gli
allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva equestre
a titolo oneroso con carattere di continuità e che conseguono la relativa qualificazione secondo le
norme emanate dalle F.I.S.E. con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione
dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
E' sancita l'adesione incondizionata alle norme sportive antidoping del CONI"
2 La F.I.S.E. è riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, gode di autonomia tecnica, organizzativa e
di gestione sotto la vigilanza dello stesso. Per tutte le sotto elencate discipline, la F.I.S.E. è
competente a disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, ludiche
ed addestrative, con competenza esclusiva per le seguenti attività svolte in forma agonistica:
Salto Ostacoli
Concorso Completo
Dressage
Endurance
Attacchi
Volteggio
Reining
Paralimpica
Per tutte le sottoelencate discipline, la F.I.S.E è competente a disciplinarne l'attività in via non
esclusiva:
Cross country
Monta da lavoro - Gimkane
Equitazione di Campagna
Turismo Equestre - Point To Point – Trekking e Orienteering
Equitazione Americana
Polo
Horse Ball
Attività Pony
Riabilitazione Equestre
Attività Equestri di Tradizione e Rassegne e tutte le altre discipline sportive praticate con il cavallo,
che in sede internazionale siano riconducibili, per competenza, nell'ambito della F.I.S.E.
Per il coordinamento di tutte le discipline è prevista l'istituzione di appositi Dipartimenti Tecnici,
con lo scopo di attuare i programmi predisposti ed approvati dal Consiglio federale.
3 La F.I.S.E. è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) dalla quale è riconosciuta
quale unico rappresentante degli sport equestri in Italia. Per le discipline praticate dalla F.I.S.E. e
non riconosciute dalla F.E.I., la F.I.S.E. ha aderito e può aderire in futuro agli enti internazionali di
riferimento. La F.I.S.E. è altresì affiliata alla F.I.P. - Federazione Internazionale Polo ed alla A.J.O.
– Alliance Jumping Organizers.
4 La F.I.S.E. svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.E.I. e
con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.
Art. 2 – Scopi
1 I fini istituzionali della F.I.S.E. sono:
- promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in
Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura
equestre;
- promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;
- favorire e coordinare lo sviluppo dell'attività agonistica, con particolare riguardo a quella
finalizzata all'attività internazionale e alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo, e
Continentali, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dalla F.E.I.;
- contribuire all'incremento e alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;
- seguire ed applicare tutte le iniziative e le manifestazioni allevatoriali sia a livello nazionale,
regionale e periferico indirizzate alla valorizzazione e selezione del cavallo destinato agli sport
equestri e alle attività ludiche e addestrative;
- incoraggiare, potenziare e assistere tutti gli Enti che comunque abbiano attinenza con lo sport
equestre e che operino nell'ambito dell' attività federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore
sviluppo;
- studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine
di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;
- affiancare altri Enti o strutture nello sviluppo dell'allevamento del cavallo sportivo da sella in Italia
e in eventuali altri campi degli sport equestri;
- promuovere, sviluppare e organizzare tutte le attività connesse all'uso sociale del cavallo, con
particolare riguardo alla riabilitazione equestre, anche di concerto con il Comitato Italiano
Paraolimpico.
2 La F.I.S.E. attua la prevenzione per la tutela della salute dei cavalieri e reprime l'uso di sostanze
e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni dei cavalieri e dei cavalli nelle attività
agonistiche e sportive, aderendo incondizionatamente Norme Sportive Antidoping.
3 La F.I.S.E. promuove e gestisce, senza fini di lucro, anche attraverso la costituzione di società
partecipate, attività e servizi connessi all'organizzazione e al finanziamento delle iniziative tese al
raggiungimento degli scopi federali nel rispetto delle indicazioni del CONI.
Art. 3 - Durata e Sede
1 La durata della F.I.S.E. è illimitata e la sua sede è a Roma.
TITOLO II - I SOGGETTI
Capo I
AFFILIATI, TESSERATI E AGGREGATI
Art. 4 – Affiliazione
1 Sono affiliati alla F.I.S.E., le società e le associazioni, nonché gli enti militari e similari che
intendano praticare l'attività dello sport equestre senza fini di lucro, le cui domande di affiliazione
siano state accolte dal Consiglio federale sentiti i Comitati regionali di appartenenza. Ogni società e
associazione sportiva per affiliarsi può proporre domanda fino al 31 dicembre di ciascun anno.
L'affiliazione avrà validità per l'anno di riferimento, a prescindere dalla data dell'accettazione della
domanda.
2 Le società, le associazioni e gli altri organismi di cui al precedente comma e che di seguito
saranno indicati come "Affiliati" devono essere retti da uno Statuto ispirato al principio della
democrazia interna, conforme alle vigenti normative, che dovrà essere approvato dalla Giunta
Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa.
Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche.
Gli statuti delle società ed associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed
alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.S.E., cui le società o le
associazioni intendono affiliarsi.
3 Ulteriori requisiti per ottenere l'affiliazione sono:
- la presenza di almeno 10 soci con diritto al voto;
- la presenza di 10 patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse le patenti promozionali
di qualsiasi tipo;
- la disponibilità esclusiva di impianti, attrezzature e cavalli idonei alla pratica delle attività equestri
per le quali si richiede l'affiliazione.
4 Le società affiliate devono essere amministrate da organi composti da persone elette che
risultino
esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni dalla F.I.S.E. o da altre Federazioni riconosciute
dal C.O.N.I. o da provvedimenti disciplinari esecutivi che comportino la sospensione da ogni attività
federale e l'inibizione a ricoprire cariche sociali per un periodo superiore a un anno.
5 Qualora si dovesse scegliere il modello della società per azioni o della società a responsabilità
limitata, è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione,
che i singoli Statuti societari e atti costitutivi prevedano espressamente l'assenza di distribuzione
degli utili e il totale reinvestimento di detti utili per fine esclusivo dell'attività sportiva, detratta la
riserva di legge.
6 Le società, gli enti militari e similari e le associazioni di cui al primo comma sono soggetti al
riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio federale, se delegato dal Consiglio nazionale
del C.O.N.I..
7 I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco,
del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza, dei Carabinieri e del Corpo di polizia
penitenziaria, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., rappresentati nel Corpo sportivo
militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle
disposizioni dello Statuto del C.O.N.I.,anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione
e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le
citate convenzioni e d'intesa con il C.O.N.I. e le rispettive amministrazioni, la F.I.S.E. promuove e
disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale
inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.
Art. 5 - Doveri degli Affiliati
1 Gli Affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.S.E., lo Statuto
e i Regolamenti della F.I.S.E. nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel
rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico
secondo le norme e le deliberazioni federali.
2 Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S.E. i cavalieri selezionati per le
rappresentative nazionali italiane.
3 Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.S.E. tutti i propri soci che praticano attività federale,
anche se svolgono attività ludica.
Art. 6 - Diritti degli Affiliati
1 Gli Affiliati hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché secondo le
norme federali, all'attività di carattere internazionale;
c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli Organi o dalle Commissioni
federali competenti;
d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.S.E..
2 Tutte le associazioni affiliate possono stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad
oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti e delle proprie strutture per l'organizzazione e lo
svolgimento di attività di natura anche agonistica da queste organizzate,ad eccezione di quelle di
esclusiva competenza F.I.S.E. ai sensi del presente Statuto. La possibilità per le associazioni
affiliate alla FISE di concludere accordi con Enti e/o associazioni non affiliati è disciplinata da una
convenzione quadro tra la FISE e tali Enti e/o associazioni che garantisce il rispetto delle regole
minime assicurative, sanitarie e di sicurezza.
Art. 7 - Rinnovo dell'Affiliazione
1 Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini
stabiliti Norme di attuazione dello Statuto.
2 Gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso vincolanti sino al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 8 - Cessazione di appartenenza alla F.I.S.E
1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.S.E. nei seguenti casi:
a) per recesso;
b) per scioglimento volontario;
c) per mancata riaffiliazione annuale;
d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, deliberata con provvedimento
compiutamente motivato, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o
per inattività sportiva secondo le norme e i tempi stabiliti dalle Norme di attuazione dello Statuto.
2 In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto
alla F.I.S.E. e agli altri affiliati.
3 In ogni caso i dirigenti degli affiliati di cui al precedente comma non possono ricoprire cariche
presso altri affiliati fino a che i debiti dell'affiliato cessato non siano stati estinti.
4 La cessazione di appartenenza alla F.I.S.E. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di
questa.
5 Nei casi di diniego o di revoca dell'affiliazione è consentito adire la Giunta nazionale del C.O.N.I.,
La Giunta si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
Art. 9 - I Tesserati
1 La F.I.S.E provvede al tesseramento dei:
a) cavalieri patentati e autorizzati a montare;
b) i cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a
manifestazioni riconosciute;
c) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
d) ufficiali di gara e segretari di concorso;
e) dirigenti federali;
f) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
g) soci benemeriti;
h) direttori di campo e costruttori di percorso;
i) veterinari fiduciari associati;
j) soci sostenitori;
k) medici federali.
2 Il tesseramento dei soggetti indicati ai punti sub a) b) e c) ha validità con l'accettazione della
domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza o con il riconoscimento
previsto dall'art. 15 del presente Statuto.
3 Il tesseramento dei soggetti di cui al punto e) decorre con la nomina o l'elezione.
4 Il tesseramento delle persone indicate alle lett. b) d) f) ed h) è valido con l'inquadramento nei
rispettivi ruoli federali.
5 Sono soci benemeriti coloro che avendo acquisito eccezionali benemerenze verso lo sport
equestre vengono proclamati tali dal Consiglio federale su proposta del Presidente.
6 La qualifica di socio sostenitore si acquisisce mediante il volontario versamento di una somma
determinata annualmente dal Consiglio federale. Tale qualifica dà diritto all'accesso alle
manifestazioni sportive organizzate dalla F.I.S.E. e ad eventuali benefici deliberati dal consiglio
federale.
7 Il tesseramento dei soggetti indicati alla lettera sub K) decorre dalla data di conferimento
dell'incarico da parte della società o della Federazione.
8 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per
quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle
sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa
apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei
soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione
irrogata.
Art. 10 - Doveri dei Tesserati
1 I Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E. nonché le
deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi federali nel rispetto delle competenze statutarie e ad
adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2 I Tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice Etico del C.O.N.I la cui violazione costituisce
grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.
3 I cavalieri selezionati per le rappresentative italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e
a mettersi a disposizione della F.I.S.E., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi
conferito.
4 E' fatto divieto per i tesserati professionisti e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di
effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati
relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.
Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative
sanzioni per le suddette violazioni.
Art. 11 - Diritti dei Tesserati
1 I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Enti federati.
2 Hanno, altresì, il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive
federali.
3 Hanno diritto di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari.
4 Le atlete madri possono sospendere l'attività sportiva dal 2° mese di gravidanza sino ai 6 mesi
dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e tutti i diritti acquisiti alla data della
sospensione dell'attività.
5 Tutti i tesserati, indipendentemente dal tipo di patente o brevetto posseduti, possono
liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nel mondo delle attività equestri
partecipando alle attività di natura anche agonistica da queste organizzate, ad eccezione di quelle
di esclusiva competenza F.I.S.E. ai sensi del presente Statuto.
Art. 12 - Tesseramento, durata e cessazione
1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate alle Norme di Attuazione
dello Statuto.
2 Il tesseramento ha decorrenza annuale.
I cavalieri chiamati o richiamati a prestare servizio
militare in luogo diverso da quello di residenza, possono presentare richiesta di tesseramento
temporaneo presso altro affiliato avente sede nel luogo del servizio militare o località limitrofe.
3 Con il tesseramento l'atleta non contrae alcun vincolo sportivo con l'associazione.
4 Il tesseramento cessa:
a) per dimissioni;
b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il
tesseramento;
c) a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia, che comporti la
cessazione del tesseramento;
d) per il verificarsi dei casi di cui all'art. 8.
Art. 13 – Sanzioni
1 Gli affiliati, gli aggregati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai
Regolamenti della F.I.S.E. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste
dalle norme federali.
Art. 14 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
1 I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente
convocate e partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali e regionali. La loro elezione
avviene secondo le seguenti modalità:
a) il rappresentante dei cavalieri (quota atleti) è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato,
appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 12;
b) il rappresentante dei cavalieri proprietari (quota atleti) è eletto dall'Assemblea di ciascun
affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i proprietari di
cavalli, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 12;
c) il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente
convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 18, comma 12. Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di un solo affiliato.
2 I rappresentanti delle tre categorie sono eletti solo ed esclusivamente dagli atleti (cavalieri e
cavalieri proprietari di cavalli) e, rispettivamente, dai tecnici.
3 Nell'ambito di ciascuna assemblea di categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non
superiore a tre.
Art. 15 – Aggregati
1 Possono essere aggregate alla F.I.S.E. le associazioni che, pur praticando l'attività dello sport
equestre, non possiedono i requisiti per conseguire l'affiliazione così come stabilita dall'art. 4.
2 Per ogni disciplina o settore potrà essere inoltre aggregata una sola associazione nazionale, e
che operi su base nazionale, per lo sviluppo di particolari discipline degli sport equestri e che non
sia riconosciuta come Disciplina associata.
3 Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati con
esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e periferica.
4 Possono assistere ai lavori delle Assemblee nazionali.
5 Le associazioni aggregate devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio federale
se delegato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I..
Art. 16 - Riconoscimento di Scuole di equitazione
1 Il Consiglio federale può concedere il riconoscimento alle Scuole di equitazione gestite da affiliati
che con la loro effettiva e concreta attività contribuiscano all'incremento dello sport equestre.
2 Il Consiglio federale annualmente indica il programma di attività che le medesime società
devono osservare.
TITOLO III – ORDINAMENTO
Capo I
ORGANIZZAZIONE FEDERALE
Art. 17 - Organi ed organismi della F.I.S.E.
1 Gli Organi federali si distinguono in:
A) ORGANI CENTRALI:
sono organi centrali:
1) l'Assemblea Nazionale
2) il Presidente della Federazione
3) il Consiglio Federale
4) il Collegio dei Revisori dei Conti
B) ORGANI PERIFERICI:
1) l'Assemblea Regionale
2) il Presidente del Comitato Regionale
3) il Comitato Regionale
4) il Consiglio direttivo del Comitato Regionale
5) il Delegato Regionale
6) il Comitato Provinciale
7) il Delegato Provinciale
C) ORGANI DI GIUSTIZIA:
1) la Commissione Federale d'Appello
2) Il Giudice Sportivo Nazionale
3) i Giudici Unici Regionali
4) La Procura federale
D) ORGANISMI Centrali:
Sono organismi centrali della Federazione:
1) la Consulta Nazionale.
2) il Consiglio degli Allevatori
Capo II
ORGANI FEDERALI
Sezione I - Organi Centrali
Art. 18 – L'Assemblea Nazionale
1 L'Assemblea nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano poteri
deliberativi.
Può essere ordinaria o straordinaria; quella ordinaria è elettiva.
2 E' indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.
3 Ai rappresentanti delle associazioni e società sportive affiliate, dei cavalieri, dei proprietari dei
cavalli e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie
per le quali risulta tesserato
4 E' composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o dai loro delegati purché dirigenti in
carica componenti il Consiglio direttivo e dai rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici degli affiliati
aventi diritto a voto eletti dalle rispettive Assemblee societarie di categoria regolarmente tesserati
alla F.I.S.E..
5 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato una
anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea a
condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa, nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano
svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, compresa quella formativa, stabilita
dai programmi federali secondo quanto definito all'art. 25, comma 1 delle Norme di Attuazione.
6 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea alle associazioni che non siano in regola con il
versamento delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
7 E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti
disciplinari di squalifica o inibizione comminati da Organi di Giustizia sportiva in corso di
esecuzione.
8 Ad ogni affiliato avente diritto a voto sono riconosciuti 10 voti così suddivisi:
- sette voti, al Presidente della società sportiva;
- un voto al rappresentante dei cavalieri;
- un voto al rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli
- un voto, al rappresentante dei tecnici.
9 I Presidenti delle società aventi diritto a voto, ovvero i Dirigenti in carica da loro appositamente
delegati, possono ottenere il mandato di rappresentanza come segue:
- uno, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- due, fino a 200 associazioni e società votanti;
- tre, fino a 500 associazioni e società votanti;
- quattro, fino a 1000 associazioni e società votanti;
- cinque, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- sei, fino a 2000 associazioni e società votanti;
- sette, fino a 3000 associazioni e società votanti;
- otto, fino a 4000 associazioni e società votanti;
- dieci, fino a 5000 associazioni e società votanti;
- venti, fino a 10.000 associazioni e società votanti;
- quaranta, oltre 10.000 associazioni votanti.
10 I rappresentanti dei cavalieri dei proprietari di cavalli e dei tecnici possono ottenere il mandato
di rappresentanza rispettivamente al massimo per due cavalieri due cavalieri proprietari di cavalli e
per due tecnici, oltre il proprio, della medesima Regione, se all'Assemblea hanno diritto di fino a
1000 cavalieri, 1000 cavalieri proprietari dei cavalli e 1000 tecnici votanti; tre, oltre la propria, fino
a 1500 cavalieri, cavalieri proprietari dei cavalli e tecnici votanti; quattro, oltre la propria, fino a
2000 cavalieri, cavalieri proprietari dei cavalli e tecnici votanti; cinque, oltre la propria se
all'Assemblea hanno diritto di partecipare più di 2000 cavalieri , 2000 cavalieri proprietari dei
cavalli e 2000 tecnici votanti
11 I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare
società e associazioni, né direttamente né per delega.
12 Hanno diritto di voto i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli e dei
tecnici, regolarmente tesserati, maggiorenni ed in attività, eletti nelle rispettive assemblee
societarie di categoria, e precisamente:
a) i rappresentanti dei cavalieri (quota atleti) vengono eletti da tutti i cavalieri maggiorenni ed in
attività tesserati tramite le associazioni e le società sportive affiliate.
b) i rappresentanti dei cavalieri proprietari dei cavalli (quota atleti) vengono eletti da tutti i cavalieri
proprietari di cavalli tesserati tramite le associazioni e le società sportive affiliate.
c) i rappresentanti dei tecnici vengono eletti da tutti i tecnici maggiorenni in attività, tesserati
presso le società sportive ed iscritti negli albi federali.
Art. 19 - Assemblea ordinaria elettiva
1 L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il
31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
2 L'Assemblea ordinaria elettiva elegge con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto:
a) il Presidente della Federazione;
b) i componenti il Consiglio Federale;
c) il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di propria
competenza.
3 Nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente Onorario
4 Provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione
che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il
quale sono stati approvati.
5 Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 20 - Assemblea straordinaria
1 L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata e celebrata entro novanta (90) giorni:
a) ogniqualvolta il Consiglio federale lo ritenga opportuno;
b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio federale;
c) a seguito di motivata richiesta della metà più uno delle società ed associazioni aventi diritto a
voto. In tale ipotesi detta richiesta dovrà riportare specificatamente l'argomento da inserire
all'ordine del giorno.
d) nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci federali o
nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione sugli stessi.
e) A seguito di richiesta della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi
diritto nelle assemblee di categoria. In tale ipotesi detta richiesta dovrà riportare specificatamente
l'argomento da inserire all'ordine del giorno
2 L'Assemblea nazionale straordinaria delibera:
a) sulla proposta di scioglimento della F.I.S.E.;
b) sull'integrazione o il rinnovo degli Organi federali centrali nei casi espressamente previsti nel
presente Statuto;
c) sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi all'approvazione della Giunta nazionale del
C.O.N.I.;
d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3 L'Assemblea nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal
presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una
Assemblea nazionale ordinaria.
Art. 21 - Convocazione e validità delle Assemblee
1 Le Assemblee nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da
chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata, telegramma o altro
mezzo equipollente (fax, e-mail, ecc.) ai fini della garanzia del ricevimento, spedita agli aventi
diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.
2 A tal fine i rappresentanti dei cavalieri dei cavalieri proprietari di cavalli e dei tecnici si intendono
domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
3 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda
convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea, con allegata la tabella degli aventi diritto
a voto.
4 Ogni argomento proposto da aventi diritto a voto che rappresentino almeno il 20 per cento dei
voti esprimibili deve essere inserito all'ordine del giorno, purché pervenga alla F.I.S.E. almeno 40
giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
5 La data dell'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche deve essere fissata dal
Consiglio federale 60 giorni prima della sua effettuazione e comunicata, con raccomandata, agli
aventi diritto a voto almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
6 Nelle sole ipotesi tassativamente previste nel presente Statuto di convocazione di Assemblee
straordinarie, il termine di cui al precedente comma può essere ridotto fino a 20 giorni.
7 Le Assemblee quadriennali ordinarie elettive e quelle straordinarie elettive sono valide in prima
convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in
seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo ed il quorum costitutivo è stabilito in 1/5
degli aventi diritto a voto.
8 Le Assemblee straordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza di
partecipanti che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda
convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, senza prescrizione di un numero minimo di
partecipanti.
9 Il Presidente federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda
convocazione, assume la direzione temporanea dell'Assemblea in base alle risultanze del verbale
della Commissione Verifica Poteri e invita l'Assemblea così costituita a procedere alla nomina del
Presidente, del Vicepresidente e dei tre componenti la Commissione di scrutinio. Funge da
Segretario il Segretario Federale.
Art. 22 - Commissione Verifica Poteri
1 L'accertamento del diritto di partecipare all'Assemblea e del diritto di voto viene effettuato dalla
Commissione Verifica Poteri composta da tre membri nominati dal Consiglio federale con la
delibera di indizione dell'Assemblea.
2 La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno due ore
prima di quella fissata per la prima convocazione, nei casi in cui si reputi necessario, la stessa
potrà insediarsi 24 ore prima. Qualora sorgano contestazioni, esse vengono riportate sul verbale di
verifica poteri che deve essere consegnato al Presidente federale.
3 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non
possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
Art. 23 - Partecipazione alla Assemblea Nazionale e diritto di voto
1 All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, dei cavalieri
dei cavalieri proprietari dei cavalli e dei tecnici.
2 Partecipano, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della Federazione, i componenti del
Consiglio federale, i componenti degli Organi di giustizia, i componenti della Consulta nazionale
degli sport equestri, i componenti del Consiglio degli Allevatori, i componenti le Commissioni
nazionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti degli Organi periferici della
Federazione, i Delegati regionali e provinciali nonché i candidati alle cariche elettive centrali.
3 Possono assistere altresì all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti i restanti membri
degli Organi periferici, i Presidenti degli aggregati nonché quanti altri che il Consiglio federale o il
Presidente ritengano opportuno invitare.
Art. 24 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale
1 L'Assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la metà più uno
dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, salvo che per la proposta di scioglimento della
F.I.S.E..
2 Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di
mano e controprova, per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei
voti degli aventi diritto accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
3 Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per
l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione, che deve
avvenire all'unanimità.
4 L'elezione del Presidente federale deve effettuarsi disgiuntamente e precedentemente rispetto
alle altre cariche.
Art. 25 - Modifiche allo Statuto
1 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al
Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2 Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea
nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3 Il Consiglio federale può indire di propria iniziativa l'Assemblea nazionale straordinaria per
esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea
stessa.
4 Il Consiglio federale, sia nell'ipotesi di cui al primo comma che in quella di cui al comma
precedente, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
5 Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti
organi di legge.
Art. 26 - Scioglimento della F.I.S.E.
La proposta di scioglimento della F.I.S.E. ed i relativi provvedimenti conseguenti devono avvenire
osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di
diritto privato.
Art. 27 - Il Presidente della Federazione
1 Il Presidente è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea e a
scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea nazionale ordinaria
2 In caso di parità fra i candidati con il maggiore numero di voti, si effettuerà il ballottaggio, fermo
restando quanto previsto dal comma 1.
3 Il Presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è
rieleggibile per più di due mandati. E' comunque consentito, senza le limitazioni sottoindicate un
terzo mandato consecutivo, se uno di due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni
e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, qualora il Presidente uscente non
raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi ed in presenza di
almeno altri due candidati verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il
Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti . In caso diverso si dovrà si dovrà celebrare una nuova assemblea a
cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti
validamente espressi ed in presenza di almeno altri due candidati verrà effettuata contestualmente
una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia
conseguito la maggioranza assoluta dei voti. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova
assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
4 Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.S.E. e ne firma gli atti; è inoltre responsabile,
unitamente al Consiglio federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale, del
funzionamento generale della Federazione.
5 Convoca e presiede il Consiglio federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla
esecuzione delle deliberazioni adottate.
6 Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
7 Il Presidente Federale può adottare deliberazioni solo in casi di estrema urgenza, con l'obbligo di
sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile.
8 Nei casi di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal
Vicepresidente vicario.
9 In caso di impedimento definitivo, si ha decadenza del Consiglio Federale ed il Vicepresidente
vicario è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria che deve avere
luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche; nel frattempo, deve provvedere
all'espletamento dell'ordinaria amministrazione.
Nell'ipotesi in cui si dimetta il Vicepresidente vicario, subentra l'altro Vicepresidente con le stesse
funzioni e, in sua assenza o impedimento, subentra il Consigliere più anziano di nomina.
10 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dello stesso e del
Consiglio federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi
unitamente al Presidente dimissionario, o in casi di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo
unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo
delle cariche nei termini di cui al precedente comma.
11 Il Presidente, sentito il Consiglio federale, ha facoltà di concedere la grazia purché risulti
scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
12 Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5
anni dalla data del provvedimento definitivo.
Art. 28 - Il Consiglio Federale
1 Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri, rispettivamente eletti dai
rappresentanti all'Assemblea nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto
e a maggioranza di voti. Sette Consiglieri sono eletti dai rappresentanti degli Affiliati, uno è eletto
dai rappresentanti dei cavalieri, uno eletto dai rappresentanti dei cavalieri proprietari dei cavalli e
uno dai rappresentanti dei tecnici sulla base delle rispettive liste.
La candidatura in una lista esclude la candidatura in un'altra.
Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.
2 Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione.
3 Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti,
due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie scegliendoli fra i Consiglieri.
4 In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro
Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni vengono esercitate
dal Consigliere più anziano di nomina.
5 L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti
di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente federale.
6 Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio federale dura in carica
per l'intero quadriennio olimpico.
7 I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per quattro volte
anche non consecutive nel periodo di un anno solare alle riunioni del Consiglio decadono
automaticamente dalla carica.
8 Possono essere invitati dal Presidente Federale ai lavori del Consiglio federale, senza diritto di
voto, un rappresentante ciascuno per le Forze Armate, l'U.N.I.R.E., il Ministero delle Risorse
agricole e comunitarie. Il Presidente della Consulta nazionale degli sport equestri e quello del
Consiglio degli Allevatori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.
Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio, ove sia ritenuto necessario, senza diritto di voto, i
capi dipartimento, per quanto di loro competenza.
Art. 29 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni
1 Il Consiglio federale si riunisce:
a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno del suoi membri. In
tale ipotesi la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
2 La convocazione del Consiglio federale è fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, email
o fax spedito almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza la
convocazione può avvenire per e-mail, fax o telegramma spedito almeno 5 giorni prima del giorno
della riunione.
3 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo fissati per la riunione e l'ordine
del giorno. Se sono presenti tutti i membri del Consiglio federale, possono essere trattati
argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
4 Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori del conti.
5 Possono, essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della
trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente
qualificati in merito ad attività federali, in particolare i Presidenti dei Comitati regionali.
6 Il Consiglio federale deve riunirsi almeno sei volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito
quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno cinque Consiglieri.
7 Il voto non è delegabile.
8 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il
voto di chi presiede la riunione.
Art. 30 - Competenze del Consiglio Federale
1 Il Consiglio federale dirige e amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità
alle direttive approvate dall'Assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini
istituzionali.
2 In particolare, oltre a quanto sancito dall'art. 29, terzo comma:
a) realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
c) redige ed approva nei termini stabiliti dal CONI il bilancio consuntivo da sottoporre alla
successiva approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
d) delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo, previa acquisizione del
parere della Consulta nazionale, rimettendolo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
e) delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente statuto, quello di giustizia sportiva quello
antidoping e tutti gli altri Regolamenti da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per
l'approvazione a fini sportivi.
f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
g) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente, nei casi di urgenza.
h) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e in conformità alle direttive da
quest'ultimo emanate, sul riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e delibera, altresì, sulle
domande di affiliazione e riaffiliazione delle società e associazioni istruite dai Comitati regionali di
competenza; delibera altresì in merito alle procedure di revoca dell' affiliazione;
i) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel
Regolamento Organico;
j) delibera in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria e assicurativa dei cavalieri, alla
prevenzione e repressione dei casi di doping nonché sulla formazione dei quadri tecnici;
k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
l) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici, sentito il parere della Consulta, per
assolvere i loro compiti e funzioni, ed approva il conto consuntivo ed il conto preventivo dei
Comitati Regionali dotati di autonomia;
m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale salvo casi previsti dal presente Statuto e
relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
n) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni
dei componenti i propri Organi direttivi;
o) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, o per gravi o ripetute violazioni
dell'ordinamento sportivo o per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi, allo
scioglimento dei Comitati regionali e provinciali nominando in sostituzione un Commissario, il quale
nei successivi 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni
successivi per la ricostituzione degli Organi. Per gli stessi motivi può revocare la nomina dei
Delegati regionali e provinciali;
p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e i Delegati provinciali delle Province autonome e i
Delegati provinciali su proposta del Comitato regionale di competenza;
q) nomina le Commissioni che ritiene necessarie per particolari finalità federali, fissandone
attribuzioni e durata;
r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso la creazione di
appositi dipartimenti e l'eventuale nomina di tecnici responsabili;
s) coordina l'attività tecnica dei settori federali;
t) nomina, con esclusione di revoca anticipata, il Giudice Sportivo Nazionale, la Commissione
Federale di Appello, la Procura federale, i Sostituti e i Giudici regionali;
u) nomina gli Ufficiali di gara e i Segretari di concorso, i Soci benemeriti e ogni altro organismo
tecnico monocratico o collegiale;
v) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
w) elegge, nel suo seno, i due vicepresidenti
x) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati purché non di
competenza esclusiva.
y) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
z) designa nel proprio ambito i rappresentanti della F.I.S.E., tra cui un atleta e un tecnico, che
faranno parte dei collegi elettorali per l'elezione del Presidente del C.O.N.I. e della Giunta
nazionale;
aa) Nomina i Componenti del Consiglio degli Allevatori
3 Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo a
condizione che siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto.
4 Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza contemporanea del Presidente e del
Vicepresidente vicario.
Art. 31 - Decadenza del Consiglio Federale
1 Il Consiglio federale decade:
a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica del
Presidente federale;
b) per il venire meno, a prescindere dalle cause, non contemporaneamente nell'arco del
quadriennio, di sei componenti il Consiglio federale;
c) per le dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco di tempo inferiore a sette
giorni dalla metà più uno dei Consiglieri federali
2 La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del
Consiglio federale è la seguente:
a) dimissioni del Presidente: si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale:
il Presidente e il Consiglio federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla
celebrazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento e
avere luogo nei successivi 30 giorni;
b) impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: si ha la
decadenza immediata del Consiglio federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al
Vicepresidente vicario il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve
essere convocata entro 60 giorni e avere luogo al massimo nei successivi 30 giorni;
c) dimissioni o mancanza non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei
componenti il Consiglio federale: decadenza del Consiglio federale ma non del Presidente al quale
spetterà l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, nei termini di cui alla precedente
lettera, dell'Assemblea straordinaria per procedere all'elezione dei dieci Consiglieri federali;
d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali: si avrà la decadenza
immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla
celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub b) del presente comma
3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali sono irrevocabili.
4 La decadenza del Consiglio federale per qualsiasi causa non si estende agli Organi di giustizia e
al Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 32 - Integrazione del Consiglio Federale
1 In caso di vacanza di membri del Consiglio federale in numero tale da non dar luogo a
decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i
primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli
eletti.
2 Ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, l'integrazione avverrà nel corso
della prima assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'Organo, sarà
necessario convocare un'Assemblea straordinaria nel termine di 60 giorni, da effettuarsi entro i
successivi 30.
Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti, dura in
carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza
del Consiglio federale.
2 Il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti sono eletti tra soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 54 e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure
previste dall'art. 57 del presente Statuto e dalle norme del Norme di attuazione dello Statuto
federale. Viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei suffragi. In
relazione al numero dei voti conseguiti dai candidati successivi, i primi due maggiormente
suffragati assumono la carica di membri effettivi; il quarto e il quinto assumono la carica di membri
supplenti.
3 In caso di parità di voti precederà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore
parità, il più anziano di età.
4 Due membri effettivi ed un supplente sono nominati dal C.O.N.I.
5 I componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei conti assistono a tutte le riunioni degli Organi
deliberanti della Federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria
generale.
6 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi ogni trimestre.
7 Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non
tesserati alla FISE
Art. 34 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
1 Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed
impulso
secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
2 In particolare, il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) esaminare il bilancio preventivo e le successive variazioni, il bilancio consuntivo e i documenti ad
esso allegati, redigendo le prescritte relazioni;
d) effettuare ogni 3 mesi, verifiche alla cassa, ai valori e alla consistenza dei beni inventariabili;
e) esaminare i conti resi dai funzionari delegati;
f) vigilare sull'osservanza delle leggi, degli Statuti e dei Regolamenti.
3 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene
trascritto in apposito registro sottoscritto dagli intervenuti. Le delibere sono assunte a maggioranza
assoluta.
4 I Revisori dei conti effettivi possono, anche individualmente,per delega del Presidente del
Collegio e d'intesa con il Presidente federale, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti
presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.S.E. Le risultanze delle singole
ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note
al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta
assunzione dei provvedimenti di competenza.
Art. 35- Sostituzioni e decadenze nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti
1 Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del Codice Civile per il Collegio Sindacale.
2 I Revisori dei Conti decadono dall'incarico per:
a) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel
corso dell'esercizio sociale;
b) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale, a
due adunanze del Consiglio federale, cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili o dal Registro dei Revisori Contabili
3 Per quanto non contenuto nel presente articolo si farà riferimento alle norme del Codice Civile.
Art 36 - Consulta Nazionale
1 La Consulta nazionale degli sport equestri è costituita dal Presidente di ciascun Comitato
regionale o, in assenza del Comitato regionale, dal Delegato regionale o provinciale, tenuto conto
di quanto sancito dall'art. 43.
2 La Consulta nazionale degli sport equestri ha funzione propositiva, di studio e ricerca. Esprime,
inoltre, parere sul bilancio preventivo della F.I.S.E. e sulle variazioni regolamentari e, in proposito,
ha facoltà di chiedere informazioni ed elementi di giudizio.
3 La Consulta nazionale degli sport equestri deve essere convocata almeno tre volte l'anno. Elegge
nel suo seno il suo Presidente e il Vicepresidente.
Art. 37 – Consiglio degli Allevatori.
1 Il Consiglio degli Allevatori è costituito da 10 componenti nominati dal Consiglio Federale all'inizio
del quadriennio ed elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente
2 Il Consiglio degli Allevatori ha funzione propositiva e consultiva nelle materie di pertinenza e
deve essere convocato almeno tre volte l'anno.
Sezione II – Organi Periferici
Art. 38 – L'Assemblea Regionale
1 L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto della Regione,
o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica quali componenti il Consiglio direttivo,
regolarmente tesserati alla F.I.S.E., nonché dai rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari
dei cavalli e tecnici tesserati con i predetti Affiliati.
2 Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono
quelle previste per l'Assemblea nazionale.
3 L'Assemblea viene indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente entro il 28
febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. In tale occasione
provvede anche all'elezione degli Organi federali regionali.
4 Essa è l'Organo sovrano del Comitato regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo lettera
raccomandata, o altro mezzo equipollente, spedita agli Affiliati aventi diritto al voto, almeno 30
giorni prima della data stabilita, con relativi allegati.
5 L'Assemblea regionale è indetta in sessione straordinaria:
a) ogniqualvolta il Consiglio federale lo ritenga opportuno;
b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio federale;
c) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto
appartenenti alla Regione;
d) a seguito di richiesta della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi
diritto nelle assemblee di categoria appartenenti alla Regione;
e) a seguito di motivata richiesta presentata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio
direttivo del Comitato regionale;
6 Possono assistere all'Assemblea i Presidenti degli Affiliati senza diritto di voto e i Presidenti degli
Aggregati, i Delegati ed i Presidenti Provinciali.
7 Possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i componenti
del Consiglio federale, il Revisore dei Conti in caso di autonomia del Comitato, il Giudice Unico
regionale e le eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio regionale ritengano opportuno
invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
8 Nelle Assemblee regionali sono ammesse:
- una delega oltre le 20 associazioni e società votanti;
- due deleghe, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- tre deleghe, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- quattro deleghe, oltre le 200 associazioni e società votanti;
- cinque deleghe, oltre le 400 associazioni e società votanti;
- sei deleghe, oltre le 800 associazioni e società votanti;
9 I componenti dei Consigli direttivi regionali compresi i rispettivi presidenti ed i candidati a cariche
elettive, non possono rappresentare società ne direttamente ne per delega.
10 Le convocazioni delle Assemblee regionali con l'indicazione dei relativi ordini del giorno e i
verbali
delle stesse devono essere inviati alla Segreteria generale della F.I.S.E. Alle Assemblee regionali
partecipa senza diritto a voto un rappresentante della F.I.S.E. delegato dal Presidente federale.
11 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative
all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle Norme di attuazione dello Statuto
federale.
Art. 39 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale
1 L'Assemblea regionale ordinaria:
a) elegge, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri
componenti il Consiglio direttivo regionale;
b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2 L'Assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del
giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio direttivo regionale,
a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli
venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 32.
Art. 40 - Il Comitato Regionale
1 Il Consiglio federale istituisce in ciascuna Regione nella quale abbiano sede almeno 10 affiliati
con diritto a voto, il Comitato regionale. Sono compiti del Comitato regionale: promuovere,
organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport equestre sul territorio
regionale di competenza; realizzare lo sviluppo dell'attività sportiva in genere e, nella specie, di
base; programmare e gestire le attività di base sul territorio di competenza in accordo con il
Consiglio federale.
2 I Comitati regionali sono retti da un Consiglio direttivo regionale costituito da un Presidente e da
sette Consiglieri in rappresentanza degli affiliati; compongono, inoltre, il Consiglio direttivo
regionale un Consigliere in rappresentanza dei cavalieri, un consigliere in rappresentanza dei
cavalieri proprietari dei cavalli e un Consigliere in rappresentanza dei tecnici eletti dall'Assemblea
regionale.
3 Il Consiglio direttivo regionale elegge, nel suo ambito, il Vicepresidente e il Segretario.
4 E' convocato dal Presidente regionale almeno quattro volte l'anno e assolve i compiti necessari
per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza secondo le disposizioni
quadro del Consiglio federale.
5 I verbali delle riunioni dei Consigli regionali devono essere trasmessi alla Segreteria federale
entro 30 giorni dalla data della riunione.
6 Il Segretario del Consiglio direttivo regionale conserva i documenti e gli atti del Consiglio
direttivo e dei Giudici Unici Regionali, funge da Segretario nelle adunanze del Consiglio e, se
richiesto, nelle Assemblee regionali, redigendone i verbali e trasmettendoli alla F.I.S.E., unitamente
alle deliberazioni del Consiglio.
7 Per la convocazione del Consiglio direttivo regionale, per la validità delle deliberazioni, la
decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel
presente Statuto per il Consiglio federale.
8 Ai Comitati regionali può essere attribuita dal Consiglio federale autonomia amministrativo
contabile. In questo caso il Consiglio federale provvede alla nomina di un Revisore dei conti
regolarmente iscritto all'Albo.
9 I Comitati regionali dotati di autonomia amministrativo-contabile sottopongono annualmente al
Consiglio federale il conto consuntivo ed il conto preventivo. In ogni caso i Comitati regionali sono
sottoposti alla vigilanza della Federazione, che può intervenire anche con controlli sostitutivi in
caso di gravi inadempienze o mancato funzionamento.
10 Per l'Organo di controllo si fa rinvio alle norme relative al Collegio nazionale per quanto
concerne le competenze e la durata del mandato, nonché l'obbligo di intervenire alle Assemblee e
alle riunioni di Consiglio direttivo regionale e, infine,le cause di decadenza.
Art. 41 - Il Presidente del Comitato Regionale
1 Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le
modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e secondo
le disposizioni di cui all'art. 56 e di quelle del Norme di attuazione dello Statuto federale in materia
di presentazione delle candidature.
2 Rappresenta la F.I.S.E. ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni
del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni
analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili; è responsabile unitamente al
Consiglio direttivo regionale del funzionamento del Comitato regionale medesimo nei confronti
dell'Assemblea regionale e del Consiglio federale.
3 Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di
dimissioni o di decadenza dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel
presente Statuto per il Presidente F.I.S.E.
Art. 42 – Il Delegato Regionale
1 Nelle Regioni dove ancora non sia costituito il Comitato regionale, il Consiglio federale nomina un
Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per
addivenire alla istituzione di un Comitato regionale secondo quanto previsto a riguardo dal
presente Statuto.
2 L'incarico è biennale e può essere riconfermato.
3 Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione al Consiglio federale per
consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione degli eventuali provvedimenti
necessari.
4 In Valle d'Aosta viene costituito con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni un
Organo periferico, nominato dal Consiglio federale, sempre che non sussistano i requisiti minimi
previsti dall'articolo 40.
5 La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella del Delegato regionale.
Art. 43 - Organi Periferici nel Trentino Alto Adige
1 Nelle Province di Trento e Bolzano vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a
quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.
Art. 44 – Comitato Provinciale e Delegato Provinciale
1 In presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto il Consiglio Federale, su proposta del
Consiglio Regionale, può istituire un Comitato Provinciale, ove ritenga ciò utile ai fini istituzionali.
Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni che nel presente Statuto disciplinano i Comitati
Regionali.
2 Ove non sia possibile la costituzione del Comitato Provinciale, il Consiglio federale può nominare
un Delegato, su proposta del Consiglio Regionale.
3 L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
4 Il Delegato Provinciale a fine di ogni anno deve inviare al competente Comitato regionale, una
relazione sull'attività svolta.
5 La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.
Sezione III - Organi di Giustizia
Art. 45 - Principi Informatori della Giustizia Federale
1 La Giustizia Federale deve perseguire il fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello
Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento
giuridico sportivo, nel rispetto della separazione dei poteri tra gli organi direttivi di gestione
sportiva e quelli di gestione della Giustizia federale. Inoltre deve tutelare l'applicazione del concetto
di "fair play" da parte di tutti i tesserati nell'esplicazione della propria attività sportiva, nonché la
decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla
violenza sia fisica che verbale, alla corruzione ed a quant'altro in genere sia contrario all'etica
sportiva. Tali principi sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi
competenza su tutto il territorio nazionale. I Giudici sportivi sono scelti tra persone terze ed
imparziali, in base a criteri di professionalità. E', pertanto, richiesta almeno la laurea in
giurisprudenza. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali
istituiti nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. I
Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono
rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine
ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi
almeno dodici mesi dalla conclusione. I Giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena
autonomia. La Giustizia sportiva deve essere rapida, per cui tutti i termini processuali devono
essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. Le sentenze sono sempre, seppur
succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche.
In particolare:
2 La Giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di giustizia deliberato dal Consiglio
federale e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. La F.I.S.E. ha potere disciplinare sugli Affiliati e
Aggregati, ivi compresi quelli Nazionali, sulle Scuole riconosciute, e su tutti coloro che fanno parte
della F.I.S.E. come tesserati.
3 Gli Organi di giustizia e di disciplina previsti dal Regolamento di giustizia assicurano il rispetto
delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi
derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo, prima tra tutti l'esigenza di una particolare tutela da
riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" e all'uso
di sostanze e metodi vietati.
4 E' sancita l'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il
diritto di difesa, la possibilità di ricusazione, l'obbligo di astensione del Giudice secondo quanto
previsto dal regolamento di Giustizia, ovvero la possibilità di revisione di giudizio. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari, salvo per quelle demandate agli Ufficiali di Gara, senza
una previa e specifica contestazione degli addebiti.
5 E' passibile di sanzione disciplinare chi si sia reso responsabile, anche a titolo di colpa,
direttamente o per il tramite di terzi, di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti o disposizioni
della F.I.S.E., di comportamento scorretto in ambito federale, ovvero di scorrettezze sportive
comunque commesse anche in ambito associativo.
6 Le sanzioni disciplinari sono previste e specificate nel Regolamento di giustizia.
7 Le norme relative alla impugnazione dei provvedimenti sono stabilite nel Regolamento di
giustizia. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice
di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Le decisioni definitive assunte dagli
organi di giustizia sportiva sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni
disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità
che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta
Nazionale. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere ai competenti organi di
giustizia del CONI. In materia di doping umano, circa i provvedimenti e le competenze, si rinvia
alle Norme Sportive Antidoping del CONI
8 E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di
provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di sessanta (60) giorni.
Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento.
Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
9 I cavalieri e i proprietari dei cavalli rispondono personalmente delle infrazioni commesse, in
occasione delle manifestazioni riconosciute, dai loro dipendenti collaboratori o comunque dagli
addetti alla loro persona e ai loro cavalli.
Art. 46 - I Giudici Unici Regionali
1 Il Giudice Unico Regionale è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse nell'ambito
della Regione, ad eccezione dei casi per i quali la competenza è del Giudice Sportivo Nazionale, e
nei limiti di pena e dei casi previsti dal Regolamento di giustizia.
2 Il Giudice Unico Regionale più anziano di ogni Regione provvederà all'attribuzione dei singoli casi
agli altri Giudici della sua Regione.
3 I Giudici Unici Regionali vengono nominati in numero variabile per ogni Regione, secondo le
relative esigenze, ma con un massimo di tre, dal Consiglio federale su proposta dei Comitati
regionali.
Art. 47 – Il Giudice Sportivo Nazionale
1 Il Giudice Sportivo Nazionale è organo monocratico competente a giudicare in primo grado ed è
nominato dal Consiglio federale che contestualmente nomina anche un suo sostituto.
2 Il Giudice Sportivo Nazionale è giudice di appello definitivo avverso le decisioni dei Giudici Unici
regionali e, inoltre, è competente a giudicare le infrazioni commesse, anche all'estero, da tutti i
tesserati federali:
a) in occasione di Concorsi internazionali;
b) da chi ricopre cariche o incarichi federali, centrali e regionali;
c) in caso di violazione del Regolamento anti-doping
d) nei casi di infrazioni comportanti sanzioni superiori ai limiti di competenza del Giudice Unico
regionale.
Art. 48 - La Commissione Federale di Appello
1 La Commissione Federale di Appello è formata da un Presidente e due membri effettivi più tre
supplenti. E' nominata dal Consiglio federale.
2 La Commissione Federale di Appello, nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti
effettivi, il Presidente.
3 La Commissione Federale di Appello è Giudice definitivo avverso le decisioni assunte in primo
grado dal Giudice Sportivo Nazionale.
4 La Commissione Federale di Appello è competente altresì a giudicare degli eventuali conflitti di
competenza per territorio fra Giudici Unici regionali e per materia tra questi e il Giudice Sportivo
Nazionale e, inoltre, nei casi di ricusazione.
5 Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento della Commissione e le norme di
procedura da seguire.
Art. 49 - Composizione, durata e funzionamento delle Commissioni Giudicanti Federali
1 Tutti i componenti delle Commissioni giudicanti ed i Giudici regionali devono essere persone di
specchiata condotta morale e specifica conoscenza del mondo sportivo equestre, che non
ricoprano alcuna carica in altri Organi federali o in Enti affiliati e/o aggregati e che non svolgano
attività agonistica.
2 La competenza delle nomine dei componenti delle varie Commissioni giudicanti federali sono
indicate agli articoli precedenti. I componenti delle Commissioni giudicanti federali hanno un
mandato quadriennale, in coincidenza del quadriennio olimpico e sono rinnovabili per non più di
due volte. Il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno
designati.
3 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura federale.
4 Le decisioni sono assunte da un Collegio di tre membri nel quale è compreso il Presidente. Le
decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
Art. 50 – Procura Federale
1 Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi centrali della giustizia sportiva
sono attribuiti alla Procura federale.
2 I componenti della Procura federale sono nominati dal Consiglio federale nella sua prima
riunione e durano in carica per un biennio e sono rinominabili. I componenti della Procura federale
non possono svolgere attività agonistica.
3 Le modalità di funzionamento dell'Ufficio sono demandate al Regolamento di giustizia.
Art. 51 – Ufficiali di Gara
1 Il Settore Ufficiali di gara della F.I.S.E. riunisce tutti i Giudici delle varie specialità con lo scopo di
formare e organizzare i quadri giudicanti.
2 Agli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni equestri riconosciute compete anche un potere
disciplinare sui tesserati nei casi meramente tecnici come previsto dai Regolamenti delle singole
discipline equestri.
3 Ove gli Ufficiali di Gara preposti reputino che l'infrazione commessa sia di natura diversa da
quella tecnica, entro cinque giorni dal termine della manifestazione devono inoltrare dettagliato
rapporto alla Procura federale che assumerà i provvedimenti di sua competenza.
Sezione IV - Altre Strutture
Art. 52 - La Segreteria Generale
1 La Segreteria Generale ha il compito di attuare le direttive del Presidente federale e dare
attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione. Essa è retta dal Segretario
Generale che esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di
impiego.
2 Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la
Segreteria medesima.
3 Il personale alla stessa addetto dipende gerarchicamente dal Segretario che assume le
responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria generale.
4 Il Segretario Generale della F.I.S.E. assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee
nazionali, del Consiglio federale e ne redige i verbali.
5 Il Segretario Generale, ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati
federali.
6 In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria
appositamente incaricato.
TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI
Art. 53 - Requisiti di eleggibilità'
1 Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani maggiorenni;
b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici
superiore a un anno;
c) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o
da parte di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) siano tesserati alla F.I.S.E. alla data di presentazione della candidatura.
2 I candidati ai posti in Consiglio federale in rappresentanza dei cavalieri, dei cavalieri proprietari
di cavalli e dei tecnici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) devono essere in attività o essere
stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Negli organi direttivi nazionali possono
essere eletti atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a
competizioni a livello nazionale o almeno regionale accluse nei calendari federali
3 Il requisito di cui alla lettera d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti e degli Organi di giustizia federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà
risultare da documentazione esistente negli archivi federali.
4 E' ineleggibile chiunque abbia, anche per interposta persona, fisica o giuridica, quale fonte
primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata direttamente alla gestione della
Federazione. E' altresì ineleggibile chiunque abbia rapporti di lavoro diretti o indiretti con il C.O.N.I.
e/o con la F.I.S.E.
5 E' ineleggibile chiunque, nell'ultimo decennio, abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività
sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
nell'attività sportiva.
6 Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarIe contro il C.O.N.I., le
Federazioni, la F.I.S.E., le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal
C.O.N.I. stesso.
7 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di
uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
8 Tutti i componenti gli Organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche salvo quanto
previsto dall'art. 27 comma 3.
Art. 54 – Incompatibilità
1 La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale
elettiva sia centrale che periferica della F.I.S.E.
2 Le cariche di Presidente federale, di componente il Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi
di giustizia sono incompatibili con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni
altra carica sociale di associazione sportiva affiliata o aggregata alla F.I.S.E.
3 Le qualifiche di Presidente federale e di Consigliere federale sono altresì incompatibili con
qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4 Le cariche federali, sia centrali che periferiche, sono incompatibili con una attività di servizio
continuativo in qualità di Ufficiale di gara e/o di insegnante tecnico, secondo quanto previsto dalle
norme di attuazione.
Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti
coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni
economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non
deve prendere parte alle une o agli altri.
5 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità,
previste al presente articolo ai punti 1, 2, 3 e 4, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle
cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si
avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
Art. 55 - Durata delle cariche
1 Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di 4 anni e cessano, comunque,
allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per
ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi federali.
2 Analoga durata hanno le cariche assunte per nomina, fatte salve le eccezioni previste dal
presente Statuto.
3 Eventuali indennità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia anche sportiva, saranno
disciplinate da apposito Regolamento.
4 Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità previste per legge e dalle
disposizioni del CONI.
Art. 56 – Candidature
1 Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali debbono porre la propria formale
candidatura con lettera raccomandata, raccomandata a mano o fax alla Segreteria generale
F.I.S.E. che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 54 dello Statuto elencando
specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi. Non è ammessa la candidatura a più
di una carica federale. In caso di consegna a mano, la candidatura dovrà essere consegnata entro
le h. 17.00 dell'ultimo giorno utile
2 La candidatura a Presidente federale va presentata almeno 25 giorni prima della data di
effettuazione dell'Assemblea ordinaria elettiva. Le candidature per gli Organi collegiali vanno
inoltrate almeno 15 giorni prima di detta data.
3 I termini di cui sopra sono ridotti a 10 giorni nel caso di Assemblee straordinarie convocate per il
rinnovo degli Organi in caso di decadenza degli stessi.
4 I termini di cui ai commi precedenti sono perentori. Per la validità della richiesta inviata per
raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione, negli altri casi si considera la data
di arrivo alla Segreteria generale della F.I.S.E., certificata e controfirmata dalla Segreteria Generale
stessa.
5 Il Segretario Generale della F.I.S.E. è tenuto a pubblicare tempestivamente sul sito internet
ufficiale della Federazione le candidature ufficialmente e regolarmente proposte e a redigere
apposito verbale di verifica da consegnare al Presidente dell'Assemblea elettiva.
6 Eventuali ricorsi verso la reiezione della candidatura vano presentati alla Segreteria Generale
della F.I.S.E.
TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 57 – Patrimonio
1 Il patrimonio della FISE è costituito da:
a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c) patrimonio netto;
d) debiti e fondi.
2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di
ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei
Conti.
3 Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili
economico-patrimoniali approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale nonché
sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Il bilancio consuntivo annuale e le
relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, devono essere pubblicizzati per il tramite del
sito federale.
4 Il bilancio delle Società partecipate deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche
ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI
Art. 58 - Esercizio finanziario
1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2 La gestione della F.I.S.E. spetta al Consiglio federale ed è disciplinata da apposito Regolamento
di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel
bilancio della Federazione.
TITOLO VI – CONTROVERSIE
Art. 59 - Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport
1 I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia,
nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2 E' riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle
controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che
siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni
non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie
che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa
o ammenda e delle controversie in materia di doping.
3 nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo,
ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per
nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4 Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da
un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12
ter dello Statuto del CONI.
5 Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il
ricorso all'Alta Corte di giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12
bis dello Statuto del CONI.
6 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino
alla radiazione.
Art. 60 – Arbitrato federale
1 Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la
risoluzione di controversie interindividuali ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non
rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo,
nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2 Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno
da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la
nomina del Presidente del collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi
abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3 Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli
compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza
dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se
sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i
componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto
sottoscriverlo.
4 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le
cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10
giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare
tempestiva comunicazione alle parti.
5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino
alla radiazione.
TITOLO VII - NORME GENERALI
Art. 61 - Anno Sportivo Federale
1 L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 62 - Regolamenti Federali
1 Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi
Regolamenti federali che non potranno contenere norme in contrasto con il codice civile, con le
direttive del C.O.N.I. e con le disposizioni e i principi del presente Statuto.
2 Lo Statuto, i Regolamenti attuativi per lo Statuto, il Regolamento di giustizia e quello antidoping
devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
Art. 63 - Entrata in vigore dello Statuto
1 Il presente Statuto e le eventuali modifiche allo stesso diventano esecutive il giorno successivo a
quello di approvazione da parte dei competenti Organi di legge.
Art. 64 - Norma transitoria
1 In sede di prima applicazione del presente Statuto e delle eventuali modifiche, le norme relative
alla composizione degli organi e degli organismi federali si applicano dalla prima Assemblea
elettiva successiva alla loro approvazione.
Dove ci sono i cavalli... c'è la cacca.